ALTO PIEMONTE- 03-01-2021-- Vaccino obbligatorio o no? Lo abbiamo chiesto all’avvocato Carlo Crapanzano:
In questi giorni è divampata la polemica sulla eventualità prospettata da qualche politico e da qualche medico sulla obbligatorietà del vaccino. Ma si possono obbligare le persone a farlo?
E’ un argomento particolarmente complesso che merita la giusta attenzione. Partiamo dall’art. 32 della Costituzione, che al suo secondo comma dice che ‘Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana’.
Quindi una legge potrebbe renderlo obbligatorio?
In via teorica, una legge potrebbe imporlo, ma l’ultima parte dell’art. 32 è insormontabile pure per il Parlamento: non si possono violare i limiti imposti al rispetto della persona umana. E’ evidente che per me tra questi limiti rientra proprio il divieto dell’imposizione, perché violerebbe la dignità di ciascuno ad autodeterminarsi.
Ma il limite non può essere superato perché si tutela la salute collettiva?
La salute collettiva può essere tutelata in una miriade di modi, anche imponendo sanzioni penali serie a chi mette effettivamente in pericolo la salute pubblica. Qui stiamo parlando però di inoculare nel corpo umano un vaccino sperimentale i cui effetti a lungo termine non si conoscono. Non mi fraintenda, il vaccino è una scoperta scientifica rilevante e probabilmente quando sarà il mio turno lo farò, ma ciò non significa che io debba imporlo a chi non vuole farlo.
In questi giorni anche illustri accademici si sono pronunciati per l’obbligatorietà
Beh potrei dirle che anche tantissimi illustri accademici si sono pronunciati al contrario. Se si riferisce a una recente intervista sul Corriere della Sera del giuslavorista Pietro Ichino, ho letto quell’intervista e non ne condivido assolutamente i contenuti.
Per Ichino il datore di lavoro deve imporre il vaccino e il lavoratore che si rifiuta va licenziato
Al di là dell’interpretazione ‘curiosa’ che dà Ichino dell’art. 32 della Costituzione, lui afferma che a norma dell’art. 2087 codice civile, il datore di lavoro, avendo l’obbligo di tutelare la salute psichica e fisica dei lavoratori, non solo deve imporre il vaccino, ma è legittimo licenziare chi si rifiuta. Ora, nel rispetto di ciò che dice Ichino, le faccio rilevare che lo studioso in questione non solo non tiene conto come si deve dell’art. 32 della Costituzione, ma ‘dimentica’ che il datore di lavoro può tutelare i lavoratori approntando tutte le misure necessarie che sono già previste per legge e non certo imponendo di vaccinarsi. Se ciò accadesse, e Ichino lo sa benissimo, qualunque giudice del lavoro annullerebbe il licenziamento.
Abbiamo assistito in questi mesi alla emanazione di decine di DPCM. Può un DPCM imporre il vaccino?
L’abuso dei DPCM fatto in questi mesi lo avevamo fatto rilevare già a febbraio e in tempi non sospetti. Finalmente sia il TAR Lazio che il Tribunale di Roma hanno fatto rilevare che un atto amministrativo (il DPCM) non può ledere i diritti costituzionali e soprattutto deve essere motivato. Quindi avevamo ragione. Nessun DPCM può trattare dell’obbligatorietà del vaccino per la cosiddetta ‘riserva di legge’ contenuta nell’art. 32 della Costituzione: solo una legge può farlo. Quindi, perdoni l’espressione, il Governo la smetta di ‘forzare la mano’ e abbia più rispetto della Costituzione e dei cittadini.
Pensa approveranno una legge sull’obbligo del vaccino?
Assolutamente no. Questo Parlamento non può superare i limiti granitici della nostra Costituzione. Se lo facesse, verrebbe coinvolta immediatamente la Corte costituzionale per l’immediato annullamento. Imporre obblighi, senza contestualmente riconoscere diritti, non è cosa da Repubblica democratica quale è, spero ancora, la nostra Italia. O mi sono perso qualcosa?